L’attività di controllo sulle dichiarazioni fatta dall’Agenzia delle Entrate può essere sostanzialmente di due tipi, formale e automatico. Il controllo automatico, effettuabile su tutti i tipi di dichiarazioni e regolato dall’art. 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, è una procedura automatica di calcolo dei contributi, imposte, rimborsi effettuata sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe tributaria e in quelli indicati nelle dichiarazioni. Il controllo formale ( art. 36 ter del DPR 600/73) è invece applicabile su delle dichiarazioni selezionate a livello centrale ed effettuato sulla base del confronto dei documenti prodotti con quanto dichiarato.
LE comunicazioni derivanti dai controlli – Il controllo automatico può generare delle comunicazioni che evidenziano la regolarità della dichiarazione ( comunicazione o avviso di regolarità) oppure l’eventuale presenza di errori. In questo secondo caso l’avviso riporterà la motivazione dell’irregolarità e come pagare in maniera agevolata ( sanzione ridotta) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le comunicazioni ( di regolarità o irregolarità) sono inviate direttamente al domicilio del contribuente o all’intermediario che ha inviato la dichiarazione ( attraverso il canale Entratel).
Il controllo formale ( art. 36 ter del DPR 600/73) consiste nel verificare la conformità di quanto indicato dal contribuente in dichiarazione con la documentazione prodotta dal contribuente, da enti assistenziali, assicurativi e previdenziali.
In caso di non conformità di quanto prodotto con quanto dichiarato, o in caso di mancata presentazione all’avviso a comparire, l’amministrazione emetterà una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
Escludere in tutto o in parte le detrazione e le deduzioni del reddito non spettanti;
Lo scomputo delle ritenute d’acconto;
Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai documenti presentati e a quanto dichiarato;
Liquidare maggiore imposta e maggiori contributi dovuti sull’ammontare dei redditi complessivo, inerenti a più certificazioni di più sostenuti di imposta emessi nello stesso anno;
Correggere errori materiali e di calcolo.
Infine possono essere emesse delle comunicazioni anche a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. In questo caso l’agenzia determina l’imposta da versare su redditi assoggettati ad una tassazione di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo di acconto ( ad esempio arretrati di lavoro dipendente o di pensione, trattamento di fine rapporto, ecc.). Pertanto Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Unico o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o anche un rimborso.
COSA FARE SE SI RICEVE UNA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’
Se si riceve una comunicazione di irregolarità il contribuente può regolarizzare la comunicazione pagando una sanzione ridotta.
Comunicazioni derivanti da art. 36 bis Dpr 600/73 – La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%.
Nel caso l’avviso sia emesso telematicamente all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell’avviso.
Comunicazioni derivanti da art. 36 ter Dpr 600/73 La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30%.
Comunicazioni derivanti da controllo sui redditi soggetti a tassazione separata – In questo caso non occorrerà versare né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni (del 30%) e gli interessi.
Nel caso in cui la comunicazione di irregolarità contenga dei dati su cui il contribuente non è d’accordo è possibile avviare altre azioni.
Comunicazioni derivanti da art. 36 bis Dpr 600/73 – E’ possibile inoltrare apposita istanza di sgravio / revisione producendo la documentazione necessaria. In questo caso il pagamento con sanzioni ridotte inizia a decorre 30 giorni dopo la comunicazione del secondo avviso ( è possibile anche utilizzare il servizio Civis se si è abilitati a Fisconline).
Comunicazioni derivanti da art. 36 ter Dpr 600/73 – Anche in questi casi è possibile fornire della documentazione a supporto dell’eventuale sgravio/revisione da parte dell’ufficio. La differenza rispetto al 36 bis è che i 30 giorni per definire in modalità agevolata ( sanzioni ridotte) iniziano a decorrere dal giorno di notifica del primo avviso.