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Azioni a Difesa della Proprietà e Prescrizione

Ogni proprietario di un bene può, qualora si verifichino attività di disturbo che turbi, o metta in discussione una sua proprietà, difendere la medesima e rivendicarne diritto di possesso. Cominciamo col dire che il codice civile prevede tanti tipi di azioni a difesa della proprietà dette “petitorie” che, nello specifico sono: l’azione di rivendicazione, l’azione negatoria, l’azione di regolamento di confini e l’azione per apposizione di termini. Tuttavia sono delle azioni lunghe e complicate, le quali proprio per la loro complessità non sono atte a garantire in poco tempo le ragioni del proprietario. Nella guida che segue parleremo dei termini di prescrizione che regolano queste azioni a difesa della proprietà.

Come abbiamo già detto, le azioni molto complesse e di lunga durata a tutela del diritto della proprietà altrui, sono quelle definite “petitorie” che a loro volta si differenziano in quattro diverse tipologie; azioni di “negazione”, di “rivendicazione della proprietà”, azioni di “rivendicazione dei confini” ed infine, quelle per “apposizione dei termini”. Nell’ultimo caso, si tratta dell’apposizione da parte di proprietari di fondi che, non si prendono cura della loro proprietà. Tale azione serve a ricostituire e delimitare i limiti della proprietà stessa. L’azione di regolamentazione dei confini si applica all’estensione della proprietà dei fondi. In questo secondo caso la proprietà è certa, il conflitto nasce sulla demarcazione dei confini e la relativa estensione dei due fondi adiacenti. In base alle mappe del catasto il giudice incaricato, stabilirà i reali confini dei due lotti.

Nell’azione negatoria esiste un soggetto che rivendica una proprietà, affermando di averne un diritto reale (art. 949 c. C.). La richiesta deve corrispondere esclusivamente ad un “diritto reale” perché se così non fosse, l’effettivo proprietario può rivendicare il suo possesso, insieme ad una turbativa per molestie, richiederà la cessazione della negatoria e volendo, potrebbe pretendere un risarcimento per il danno subito. Infine, con una “rivendicazione” si afferma di essere proprietari legittimi di una cosa: beni mobili e beni immobili. Nel primo caso dovrà provare il possesso in buona fede, come previsto dall’articolo 1153 del codice civile, mentre per i beni immobili, si dovrà dimostrare di aver acquistato attraverso un titolo, o per mezzo di usucapione.

Alcuni dei diritti citati sono soggetti a termini di prescrizione come previsto dal codice civile (articolo 2934 VI libro). Il non uso di una proprietà non determina prescrizione del diritto sul bene, a meno che non vi intervenga un procedimento di usucapione. Ogni proprietà privata è garantita per legge, tramite procedure ed atti, che ne determinano le modalità d’acquisto, il godimento ed il diritto del bene stesso. In tutti gli altri casi, si applica la prescrizione ordinaria e la prescrizione breve. La prima ha un periodo di decorrenza di dieci anni, ed è applicabile in tutte quelle situazioni in cui la legge non dispone in modo diverso, la seconda tipologia è di cinque anni ed è riferita non alle proprietà, qualora si parli di risarcimento danni assicurativo, la prescrizione è di soli due anni.