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Relazione Notarile Definitiva – Significato

La Relazione notarile definitiva viene redatta dal notaio dopo che avviene la stipula degli atti relativi ad una compravendita previa la firma di un eventuale mutuo.
Questo succede perché quando si deve sottoscrivere un mutuo, l’istituto bancario al quale ci si rivolge vuole venire a conoscenza se vi siano o meno delle formalità che possano pregiudicare l’ipoteca di un immobile, come ad esempio l’esistenza di ipoteche, vincoli, servitù etc. E sarà dunque il notaio a farsi carico con una dichiarazione in merito, sulle proprietà dell’immobile che viene offerto come ipoteca. Questa relazione va sotto il nome di “Relazione notarile preliminare”.

La “Relazione notarile definitiva” viene invece redatta in un secondo momento e, come già detto, solo che sono state ultimate tutte le formalità. In pratica viene consegnata dopo che è avvenuta la stipula dell’atto con il quale si concede il mutuo e serve principalmente per confermare l’avvenuta iscrizione ipotecaria nonché che le condizioni contenute nella relazione preliminare siano ancora valide.
Quindi nel redigere la sua relazione il notaio riporterà, assumendosi la responsabilità di ciò che dichiara, che l’immobile offerto come garanzia per ottenere il finanziamento da parte della banca, risulti privo da trascrizioni pregiudizievoli di cui abbiamo già detto sopra.

Alcune banche posseggono già degli schemi pre stampati, altri invece si possono recuperare anche su internet. Questi facilitano la redazione di questo tipo di relazione e devono contenere alcune informazioni importanti. Innanzitutto le generalità di colui che richiede il mutuo nonché i datori di ipoteca e le eventuali fideiussori. Poi vi si dovranno descrivere i beni che devono essere ipotecati riportando anche l’ubicazione e i dati catastali. A questo punto il notaio provvederà a fare la propria dichiarazione riportando le generalità del proprietario e su come questo sia venuto in possesso dei beni, elencando quindi gli atti di provenienza, e se su questi infine gravitano o meno appunto alcune formalità pregiudizievoli. A ciò poi si aggiungano altre argomentazioni di cui magari la banca può fare specifica richiesta. Come ad esempio che la nota di trascrizione di ipoteca della banca sia stata già depositata alla Conservatoria dei Registri immobiliari ed anche che la stessa ipoteca rientra iscritta nel grado ipotecario che era stato previsto dalla banca stessa.

L’importante è che in questa relazione non vi siano contenute riserve e dubbi di alcun tipo o, peggio ancora in essa venga attestata la presenza di altre trascrizioni che sono stata fatte prima della data dell’avvenuta attuazione della formalità di iscrizione.
Infine in essa sarà riportata l’ipoteca in favore dell’istituto bancario che ha erogato il finanziamento.
Dopo che la banca ha ricevuto questa relazione nonché il certificato del Tribunale dove non risultano a carico dei mutuatari procedure concorsuali, a carico dei soggetti però suscettibili di fallimento, come possono essere ad esempio i commercianti e gli imprenditori, e la polizza della compagnia assicurativa contro i danni causati da incendio relativa al bene che costituisce la garanzia ipotecaria, ed altra eventuale documentazione richiesta nel contratto di mutuo, provvederà a rilasciare il finanziamento.