La contestazione dell’addebito al lavoratore deve essere effettuata per scritto, tranne che per il rimprovero verbale (art. 7, co. 5, Stat. lav.).
Con particolare riferimento al licenziamento disciplinare, la contestazione dell’addebito e la comminatoria del licenziamento possono essere contenute nel medesimo atto. Non vi sono, infatti, disposizioni che vietino tali modalità di esercizio dei poteri del datore di lavoro. Ciò, purché venga concesso al lavoratore il termine di legge di cinque giorni per fornire le proprie discolpe e venga precisato che, “qualora egli non si avvalga di tale possibilità, il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza ulteriore preavviso dal giorno successivo alla scadenza del termine”.
La conoscenza dell’addebito diversamente conseguita dal lavoratore non è stata equiparata alla contestazione scritta, in quanto questa costituisce un requisito formale indefettibilmente prescritto anche allo scopo di dare certezza ed immutabilità al contenuto della contestazione e di fissare inequivocabilmente il dies a quo del termine dilatorio di cinque giorni per l’applicazione della sanzione.
La sola conoscenza della contestazione non corrette la carenza della forma scritta, salvo il caso in cui il lavoratore ascolti la lettura del testo della contestazione in presenza di testimoni.
Tuttavia, il lavoratore non è obbligato ad ascoltare la lettura, alla presenza di testimoni, di addebiti disciplinari, “in quanto tale forma di contestazione appare abnorme e non conforme al diritto alla riservatezza; pertanto è illegittimo il licenziamento irrogato a causa del rifiuto di adeguarsi ad una simile pretesa del datore di lavoro e l’eventuale provvedimento comunque irrogato deve essere considerato invalido”.
Per un esempio è possibile fare riferimento a questo modello di lettera di richiamo disciplinare presente su Guidelavoro.net.
Il mancato rispetto della forma scritta comporta l’inidoneità della previa contestazione ad operare come necessario antecedente dell’irrogazione della sanzione e vizia la sanzione stessa di nullità