Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, conosciuto come part time, il lavoro supplementare consiste nella prestazione lavorativa svolta oltre l’orario di lavoro concordato dalle parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno (art. 1, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 61/2000).
Tipologia delle prestazioni supplementari
Lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore nel contratto individuale può essere richiesto dal datore di lavoro nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva :
– nel part time orizzontale, anche a tempo determinato (art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003);
– nel part time verticale o misto, tutte le volte in cui la prestazione pattuita sia inferiore al limite legale del tempo pieno, definito in 40 ore settimanali (art. 3, co. 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66) o nell’“eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati” (art. 1, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 61/2000; Min. Lav. Circ. 24 agosto 2004, n. 57; Min. Lav. Circ. 18 marzo 2004, n. 9).
I contratti collettivi di qualsiasi livello stabiliscono (art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003)
– il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili;
– le causali che legittimano la richiesta di ricorso al lavoro supplementare da parte del datore di lavoro;
– le conseguenze derivanti dal superamento dei limiti massimi di ore di lavoro supplementare concordati dall’autonomia collettiva.
Consenso del lavoratore
In presenza di apposita disciplina stabilita dal contratto collettivo, non è richiesto il consenso del lavoratore per l’effettuazione delle prestazioni di lavoro supplementare, il quale, viceversa, è obbligato alla prestazione aggiuntiva (art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 61/2000; Min. Lav. Circ. n. 57/2004; Min. Lav. Circ. n. 9/2004, punto 5).
Nell’ipotesi in cui il contratto collettivo non disciplini lo svolgimento del lavoro supplementare, per il ricorso a tali prestazioni è richiesto, invece, il consenso del lavoratore, che può prestarlo ad hoc oppure nel contratto individuale di lavoro (art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 61/2000). In altri termini, quando il contratto collettivo applicabile non regolamenta le prestazioni supplementari, l’effettuazione delle medesime può essere direttamente concordata nel contratto individuale (Min. Lav. Interpello 24 maggio 2005, n. 659). In ogni caso, il rifiuto del lavoratore allo svolgimento delle prestazioni supplementari non può costituire giustificato motivo di licenziamento (art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 61/2000), potendo eventualmente configurare un fatto disciplinarmente rilevante il rifiuto illegittimo delle prestazioni medesime (Min. Lav. Circ. n. 9/2004, punto 5).
Retribuzione del lavoro supplementare
Il trattamento economico riconosciuto al lavoratore per le prestazioni supplementari è determinato dai contratti collettivi, che possono prevedere in via alternativa una equiparazione retributiva (vale a dire che le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, anche se eccedenti quelle contrattualmente concordate) ovvero una maggiorazione retributiva, vale a dire l’attribuzione di una percentuale di maggiorazione, da applicare sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto dovuta in relazione al lavoro supplementare. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti (ad es.: mensilità aggiuntive; compenso per ferie; trattamento di fine rapporto) sia determinata convenzionalmente, mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.