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Penale di Estinzione Anticipata – Definizione e Significato

La penale di estinzione anticipata rappresenta una percentuale che viene stabilita nel contratto di mutuo che deve essere commisurata alla somma estinta anticipatamente. Traducendo in parole povere, in un finanziamento che presenti tempi di rimborso e modalità di rimborso specifiche, nell’eventualità in cui il debitore desiderasse effettuare l’estinzione anticipata, vale a dire rimborsare il debito prima del tempo, esiste la possibilità che siano previste delle penali, cioè delle somme di denaro. Tali somme non possono superare l’1 % del capitale residuo, secondo quanto stabilito dalla normativa attuale riguardante il credito al consumo. Con capitale residuo, si intende, ovviamente, la somma rimasta che deve essere restituita. Non ne fanno parte i mutui che per legge sono esentati dall’applicazione della commissione di anticipata estinzione.

Il decreto Bersani, convertito nella Legge numero 40 del 2 aprile del 2007, decreta la non validità di qualunque clausola che la preveda, a patto che la sottoscrizione del contratto di mutuo sia avvenuta a partire dal 2 febbraio del 2007, e a condizione che il finanziamento sia richiesto da persone fisiche ai fini della ristrutturazione o dell’acquisto di immobili destinati ad abitazione, o in alternativa allo svolgimento di attività professionali e economiche. Sempre il decreto Bersani, inoltre, stabilisce un limite per le penali di estinzione dei contratti di mutuo che sono stati stipulati entro il 2 aprile del 2007 sempre per quanto riguarda l’acquisto degli immobili di cui abbiamo parlato prima. Di conseguenza, se il debitore riscontra nel contratto una quota eccedente, ha la possibilità di chiedere alla banca la rinegoziazione della condizione e di ottenerla, andando così a diminuire fino al massimo consentito la somma.

Un importante particolare da tenere in considerazione è che la legge numero 244 del 24 dicembre del 2007 sancisce che questo diritto non si estingue nemmeno nel caso in cui il mutuo derivi dall’accollo di un contratto già esistente. Ad esempio, l’acquirente accollante, nel caso in cui abbia a che fare con finanziamenti accesi dall’impresa costruttrice, potrà richiedere e ottenere l’applicazione dei vantaggi che la legge garantisce ai privati. Ricordiamo che l’impresa costruttrice non gode del beneficio di esclusione delle penali di estinzione. Per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, la penale massima varia a seconda del momento in cui si procede ad estinguere. In particolare, se l’estinzione avviene prima del terz’ultimo anno, la penale corrisponde allo 0,50 %, se avviene nel corso del terz’ultimo anno è dello 0, 20 %, se avviene negli ultimi due anni non c’è alcuna penale.

Risulta essere importante sottolineare, inoltre, che esiste anche quella che viene definita clausola di salvaguardia, che riguarda i contratti nei quali la penale è inferiore o equivalente al limite massimo. in questo caso il soggetto ha diritto a uno sconto dello 0, 20 % rispetto a quanto l’accordo iniziale con la banca decretava. Nel caso dei mutui a tasso fisso, invece, i criteri sono gli stessi appena descritti se il contratto è stato stipulato entro il 31 dicembre 2009. in caso contrario, le penali corrispondono all’1,90 % se l’estinzione avviene durante la prima metà del mutuo.